Il Decreto a sostegno dei Lavoratori dello Spettacolo, in arrivo gli indennizzi

Il tanto atteso Decreto Sostegni (Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41) arriva in supporto anche dei lavoratori dello spettacolo attraverso l’erogazione di un’indennità una tantum dell’importo totale di 2.400 euro. Il decreto infatti prevede misure a favore di imprese e lavoratori dello spettacolo.

L’articolo 10 del decreto prevede le misure di indennità per i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

Requisiti richiesti

Per i gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS), ai sensi dell’art. 10 comma 6, i criteri di accesso al beneficio di 2.400 euro si articolano sulla base del reddito percepito nell’anno 2019:

– per chi ha avuto nel 2019 un reddito tra i 35.000 e i 75.000 euro sono richiesti almeno 30 contributi versati dall’1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto); non si deve essere titolari di pensione o contratto di lavoro a tempo indeterminato (a meno che non si tratti di contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità);

– per chi ha percepto nel 2019 un reddito inferiore a 35.000 euro sono richiesti almeno 7 contributi versati dall’1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto).

I lavoratori intermittenti, possono beneficiare del medesimo bonus se hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo dall’1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021 (art. 10, comma 3, lett. b). Non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità) e non devono essere titolari di pensione (comma 4).

Cumulabilità

Il comma 7 precisa che le indennità previste dall’art. 10 non sono fra loro cumulabili. Sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

Presentazione della domanda

Il comma 7 fornisce anche indicazioni sulla presentazione delle domande. La richiesta per le indennità di cui all’art. 10 dovrà essere presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 tramite l’apposito modello di domanda e le modalità predisposte dall’Inps. Tuttavia, ad oggi (25 marzo 2021) l’Inps non ha ancora emesso la comunicazione relativa alle modalità per presentare domanda. Bisognerà quindi attendere.

I lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori (D.l. 28 ottobre 2020, n. 137, articoli 15 e 15 bis) NON dovranno presentare domanda: in questo caso l’Inps verificherà automaticamente la sussistenza dei requisiti e procederà con il pagamento automatico dell’indennità (art. 10, comma 1).

Indennità e reddito

Le indennità previste dall’art. 10 non concorrono alla formazione del reddito (comma 8)

 

FONTE: https://www.notelegali.it/bonus-di-2-400-euro-per-i-lavoratori-dello-spettacolo-le-indicazioni-del-decreto-sostegni/?fbclid=IwAR0P0VvEql5MfoujevaTDjlmB2C8CdbSBf46Dw0LzdVzpa9vjbyVe4UfvS4